“Proroga” emissione scontrini telematici:modalità operativa per chi non è ancora adeguato

 

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CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE  N. 15/E del  29/06/19 

Oggetto: Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

L’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 prevede al comma 1 che “A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972”. Lo stesso articolo stabilisce che le predette disposizioni “si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000” e che “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata”.
Il successivo comma 5 dispone, inoltre, che “5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.”
In via generale, quindi, dal 1° gennaio 2020, o dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro (cfr. la risoluzione n. 47/E dell’8 maggio 2019 per i criteri di determinazione del VA), tutti coloro che effettuano operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate” per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, se non a richiesta del cliente (cfr. articolo 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), assolvono all’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi.
In fase di prima applicazione con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 10 maggio 2019 sono stati stabiliti specifici esoneri dagli adempimenti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015.
Da ultimo, l’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd.“Decreto Crescita”), introdotto in sede di conversione dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, che sostituisce il comma 6-ter del citato articolo 2, prevede che “I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto”.
Al riguardo, la disposizione in argomento fornisce risposta alle potenziali difficoltà in sede di prima applicazione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.
In particolare, al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 6, la disposizione prevista nell’ultimo periodo del novellato comma 6-ter consente ai predetti soggetti, qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, di assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro i più ampi termini previsti dal predetto comma (i.e. entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione). A tal fine, saranno individuate modalità telematiche con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione. In tale evenienza i predetti soggetti potranno adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali (di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696). 
Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre richiamato nel predetto comma 6-ter. 
Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 fino alla messa in uso del registratore telematico. Resta inoltre fermo l’obbligo di liquidazione dell’IVA periodica nei termini ordinari.
Nel primo semestre di applicazione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, sono parimenti esclusi dall’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 127 del 2015 i soggetti passivi IVA che, pur avendo già tempestivamente messo in servizio il registratore telematico, effettuano la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Antonino Maggiore

Firmato digitalmente

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